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normativa recente di interesse per la carriera prefettizia

                                                                                                                                    

INDICE NORMATIVA


1- accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia

2- comma 2 bis dell'art. 12 dlgs 139/00 collocamento in disponibilità del personale della carriera prefettizia per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria

3-  cd promozioni bianche art. 9 comma 21, manovra di luglio 2010

4- passaggio ad altro incarico dei dirigenti prefettizi, manovra di settembre 2011



 




 
1) CONTRATTO BIENNIO ECONOMICO 2008-2009


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011 , n. 105

Recepimento dell'accordo  sindacale  relativo  al  biennio  economico 2008-2009,  riguardante  il  personale  della  carriera  prefettizia. (11G0149) (G.U. n. 159 del 11.07.2011)
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;   Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante disposizioni in materia di rapporto di impiego  del  personale  della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio 1999, n. 266;   Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000, n.  139,  che   disciplina   il   procedimento   negoziale   per   la regolamentazione di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego  del personale della carriera prefettizia, ai fini della  stipulazione  di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;   Viste le disposizioni di cui all'articolo  27  del  citato  decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che  la  procedura negoziale intercorra tra una delegazione di  parte  pubblica  ed  una delegazione sindacale rappresentativa del  personale  della  carriera prefettizia;   Atteso che, secondo quanto previsto  dal  citato  articolo  27  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  le  organizzazioni sindacali rappresentative del personale  della  carriera  prefettizia sono individuate con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti per il pubblico impiego;   Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e'  stata  individuata  la delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per  la definizione dell'accordo  relativo  al  biennio  economico  2008-2009 riguardante il personale della carriera prefettizia;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,  n. 105, di recepimento dell'accordo sindacale  relativo  al  quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il personale della carriera prefettizia;   Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo  2006  e 28 marzo 2007, adottati in attuazione degli  articoli  10  e  20  del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;   Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008), che ha  stanziato  le  risorse  per  i  miglioramenti  economici  del personale in regime di diritto pubblico per il biennio  2008  -  2009 (articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal  2008,  l'ulteriore somma  di  9  milioni  di  euro  per  il  contratto  della   carriera prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149);   Tenuto  conto  che  all'esito  delle  trattative   riguardanti   la procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il biennio  economico  2008-2009,  veniva definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica per  la  distribuzione  delle  risorse  corrispondenti  ai  tassi  di inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2  per  cento, nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo  3,  comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;   Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del  decreto  legge  31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30 luglio 2010, n. 122,  intervenuto  nelle  more  della  sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali del personale  dipendente  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  il biennio 2008 -  2009  ed  i  miglioramenti  economici  del  rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo  biennio  non possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi  superiori  al 3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la  necessita' di predisporre una nuova ipotesi di accordo;   Atteso che in data 20  aprile  2011  e'  stata  sottoscritta  dalla delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali SI.N.PRE.F.  (Sindacato   Nazionale   dei   Funzionari   Prefettizi), S.N.A.DI.P.  -  CISAL   (Sindacato   Nazionale   Autonomo   Dirigenti Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio 2008-2009,  con  la  quale  sono   state   distribuite   le   risorse corrispondenti  ai  tassi  di  inflazione  programmata  del  medesimo biennio, pari al 3,2 per cento;   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza  delle osservazioni di cui al citato  articolo  29,  comma  3,  la  predetta ipotesi di accordo;   Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                              Decreta: 
                               Art. 1
                        Campo di applicazione 
   1. Ai sensi dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  19  maggio 2000,  n.  139,  il  presente  decreto  si   applica   al   personale appartenente alla carriera prefettizia.     
                               Art. 2
                         Decorrenza e durata 
   1. Il presente decreto concerne gli aspetti economici ed e' valido per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009.     
                               Art. 3
                         Stipendio tabellare 
   1. A decorrere dal 1°  gennaio  2008  lo  stipendio  tabellare  e' stabilito per  ciascuna  qualifica  della  carriera  prefettizia  nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':  
   prefetto: 91.772,02;    
viceprefetto: 60.743,51;   
  viceprefetto aggiunto: 43.714,09.  
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al comma 1  e'  rideterminato  per  ciascuna  qualifica  della  carriera prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':     prefetto: € 94.478,00;    
viceprefetto: € 62.534,00;    
viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;
  3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo  di indennita' di vacanza contrattuale per il biennio  economico  2008  - 2009.  
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi  precedenti  contiene  ed assorbe  l'indennita'  integrativa  speciale  negli  importi  di  cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita'  integrativa  speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto  1995,  n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul  trattamento  economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base  alle vigenti disposizioni.     
                               Art. 4
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato 
   1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione  di risultato di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme  restando  le  modifiche  ed integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito con le  modalita'  ivi  indicate  ed  e'  alimentato  dalle  seguenti ulteriori risorse finanziarie:   
  € 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per  tredici mensilita'.  
2. Le risorse del  fondo  di  cui  al  comma  1  eventualmente  non utilizzate alla  fine  dell'esercizio  finanziario  sono  riassegnate all'anno successivo.     
                               Art. 5
                      Retribuzione di posizione 
  1. La retribuzione di posizione -  parte  fissa  e'  stabilita  nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere  dal 1° gennaio 2009:
    a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;  
   b)  posizioni  funzionali  della   qualifica   di   viceprefetto: € 13.792,00;   
  c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto: € 7.226,00.  
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la  retribuzione  di  posizione, correlata alle posizioni funzionali individuate con  il  decreto  del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e  parte variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':  
   a) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  a): € 37.083,00;    
b) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  b): € 32.093,00;    
c) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  c): € 25.886,00;    
d) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  d): € 24.426,00;   
  e) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  e): € 19.916,00;    
f) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  f): € 16.006,00;    
g) posizione  funzionale  di  cui  all'articolo  3,  lettera  g): € 11.870,00.  
3.  Ai  funzionari  della  carriera  prefettizia,  per  il  periodo intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore, e  quella  del  conferimento  dell'incarico   connesso   alla   nuova qualifica, competono la retribuzione di posizione e  la  retribuzione di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita, salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in  caso  di  mancato superamento del corso.
  4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio 2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di  posizione  nella  misura corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del  comma  2 in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti  emolumenti vengano corrisposti in misura inferiore agli  importi  relativi  alle predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il  Ministero dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.

  5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati  fuori  ruolo  ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio 2000,  n.  139,  all'atto  del  rientro   e'   comunque   assicurata, nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri  aggiuntivi, la retribuzione di posizione nella  misura  minima  prevista  per  la qualifica posseduta, nelle more  del  conferimento  dell'incarico  e, comunque, per un periodo massimo di due mesi.
  6. Nel caso  di  avvicendamento  negli  incarichi  di  viceprefetto vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto  dall'articolo 7  del  decreto  ministeriale  3  dicembre  2003,   l'Amministrazione provvede al conferimento di  un  nuovo  incarico,  ove  possibile  di fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando,  comunque,  il mantenimento del trattamento accessorio in godimento per  un  periodo non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del  fondo e senza oneri aggiuntivi.  
7.  Per  i  funzionari  che  ricoprono  incarichi  di   particolare rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del  decreto  del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche  e integrazioni, la retribuzione di posizione  e'  rideterminata,  nelle componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi  annui lordi per tredici mensilita':  
   a decorrere dal 1° gennaio 2009:      
incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    a):
€ 40.786,00;     
  incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    b):
€ 35.298,00;     
  incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    d):
€ 26.630,00;      
incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    e):
€ 21.711,00;     
  incarichi   ricompresi   nella   posizione    funzionale    f):
€ 17.289,00.
  8. In caso di modifica del decreto  del  Ministro  dell'interno  in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni,  le  misure della retribuzione di posizione, correlate alla  ridefinizione  delle posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi  decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi, entro valori annui  lordi  per  tredici  mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel  comma  2  del presente articolo.  
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento  degli  incarichi individuati dal decreto del Ministro dell'interno in  data  27  marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a  norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  per periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli  di  conferimento temporaneo  di  incarico   riconducibile   a   posizione   funzionale superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi,  la misura del trattamento accessorio e'  definita  in  sede  di  accordi decentrati a livello centrale nell'ambito  delle  disponibilita'  del fondo e senza oneri aggiuntivi.      
                               Art. 6
                      Retribuzione di risultato 
  1. Il Ministro dell'interno, con  proprio  decreto,  all'inizio  di ogni anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione  di risultato,  da  erogare  mensilmente  per   tredici   mensilita'   ai funzionari prefettizi, ivi compresi  quelli  in  servizio  presso  il Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il  Rappresentante dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione  di  coordinamento della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo  per  la  regione Friuli-Venezia Giulia, tenendo  conto  delle  risorse  disponibili  e degli obiettivi raggiunti nell'anno  precedente,  in  relazione  alle diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009,  nel  rispetto dei seguenti parametri:
    a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;    
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;    
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.  
2. La misura della retribuzione di  risultato  verra'  definita  in sede di accordi decentrati  a  livello  centrale,  tenuto  conto  del sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139  e,  in  caso  di  modifica  del  decreto  del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed integrazioni  entro  valori  annui  lordi  per   tredici   mensilita' ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo,  nell'ambito  delle  disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi.      
                               Art. 7
                Trattamento economico dei consiglieri 
  1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo  4, comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,  durante  il periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino  alla nomina alla qualifica di  viceprefetto  aggiunto  e'  determinato  in misura pari all'ottanta per cento  dello  stipendio  tabellare  della predetta qualifica, per tredici mensilita'.      
                               Art. 8
               Effetti del nuovo trattamento economico 
   1.   Le    misure    del    trattamento    economico    risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 hanno effetto sul  trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di fine rapporto, sull'assegno alimentare, sull'equo  indennizzo,  sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi  contributi  e  sui contributi di riscatto.  
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione degli articoli 3 e 5 sono corrisposti integralmente alle scadenze  e  negli  importi previsti al personale comunque cessato dal  servizio  con  diritto  a pensione nel periodo di vigenza del biennio economico  2008  -  2009. Agli effetti dell'indennita' di  fine  rapporto,  nonche'  di  quella prevista dall'articolo 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla  data  di  cessazione  del  rapporto  di lavoro.     
                               Art. 9
                    Proroga di efficacia di norme 
   1. Al personale di cui all'articolo 1  continuano  ad  applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite  dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.     
                               Art. 10
                        Copertura finanziaria 
   1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,  pari ad euro 16.443.742 per l'anno 2011  ed  euro  5.253.545  a  decorrere dall'anno 2012, si provvede:
    a) per l'anno 2011, quanto ad  euro  8.488.818,  a  valere  sulle disponibilita' in conto residui, all'uopo  conservate,  sul  capitolo 3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali  anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto ad euro 3.710.515 a valere sulle  risorse  iscritte  sullo  stato  di previsione  della   spesa   del   Ministero   dell'Interno   relative all'autorizzazione di spesa  prevista  dall'articolo  3,  comma  144, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244;  quanto  ad  euro  4.244.409 mediante   riduzione   dell'autorizzazione    di    spesa    prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;   
  b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136  mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista  dall'articolo  3, comma 144, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  quanto  ad  euro 4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.  
2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo osservare.    

Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011 
                             NAPOLITANO
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio   dei Ministri 
                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica   amministrazione e l'innovazione 
                                Maroni, Ministro dell'interno 
                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e   delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31

 ELABORAZIONE SINPREF CONTRATTO 2008-2009 riepilogo

     
           
           
    STIPENDIO TABELLARE STIPENDIO TABELLARE INCREMENTO  
    nuovo contratto 2008-09 vecchio contratto 2006--07    
     dal 1° gennaio 2009      
PREFETTO   94.478,00 91.247,00 3.231,00  
           
VICEPREFETTO   62.534,00 60.396,00 2.138,00  
           
VICEPREFETTO AGG.   45.003,00 43.464,00 1.539,00  
           
CONSIGLIERE   36.002,40 34.771,20 1.231,20  
           
           
           
           
           
    Retribuzione di posizione Retribuzione di posizione INCREMENTO  
    nuovo contratto 2008-09 vecchio contratto 2006-07    
    dal 1° gennaio 2009      
           
PREFETTO AS 40.786,00 39.772,00 1.014,00  
  A 37.083,00 36.161,00 922,00  
  BS 35.298,00 34.421,00 877,00  
  B 32.093,00 31.296,00 797,00  
  C 25.886,00 25.243,00 643,00  
           
VICEPREFETTO DS 26.630,00 25.968,00 662,00  
  D 24.426,00 23.819,00 607,00  
  ES 21.711,00 21.172,00 539,00  
  E 19.916,00 19.412,00 495,00  
           
VICEPREFETTO AGG FS 17.289,00 16.860,00 429,00  
  F 16.006,00 15.609,00 397,00  
  G 11.870,00 11.575,00 295,00  
           
           
           
           
           
riepilogo aumento mensili al lordo a partire dal 1° gennaio 2009 totale TOTALE
    stipendio tabellare retribuzione di posizione aumento al lordo meno IVC
PREFETTO AS 3231,00 1.014,00 4245,00 3469,42
  A 3231,00 922,00 4153,00 3377,42
  BS 3231,00 877,00 4108,00 3332,42
  B 3231,00 797,00 4028,00 3252,42
  C 3231,00 643,00 3874,00 3098,42
           
VICEPREFETTO DS 2138,00 662,00 2800,00 2286,63
  D 2138,00 607,00 2745,00 2231,63
  ES 2138,00 539,00 2677,00 2163,63
  E 2138,00 495,00 2633,00 2119,63
           
VICEPREFETTO AGG FS 1539,00 429,00 1968,00 1598,54
  F 1539,00 397,00 1936,00 1566,54
  G 1539,00 295,00 1834,00 1464,54





2- comma 2 bis dell'art. 12 dlgs 139/00 collocamento in disponibilità per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria
 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187

Testo del decreto-legge 12 novembre 2010, n.187 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 265 del 12 novembre 2010), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di sicurezza». (10A15268

 
 
DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Art. 10

Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie e altri incarichi speciali
1. All'art. 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i prefetti, i viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per cento della dotazione organica, possono essere collocati in posizione di disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I prefetti, i viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia e' reso indisponibile un numero di posti, per ciascun funzionario collocato in disponibilita', equivalente dal punto di vista finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo' essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni esercitate.».



3-  cd promozioni bianche art. 9 comma 21, manovra di luglio 2010

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010 , n. 78
Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (in Supplemento ordinario n. 114/L alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 125
del 31 maggio 2010), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 (in questo stesso supplemento ordinario, alla pag. 1),
recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica». (10A09387)

 

Art. 9 comma 21
 

21. I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esuccessive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.



 

4- passaggio ad altro incarico dei dirigenti prefettizi, manovra di settembre 2011

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011 , n. 138

Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale- serie generale - n. 188 del 13  agosto  2011),  coordinato  con  lalegge di conversione 14 settembre 2011,  n.  148  (in  questa  stessaGazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori  misure  urgentiper la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.». (11A12346)

 
 
 
Art 01 comma 18
 
 

18. Al fine di assicurare la massima funzionalita' e flessibilita',in  relazione  a  motivate  esigenze  organizzative,   le   pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono  disporre,  nei  confronti del personale appartenente alla carriera  prefettizia  ovvero  avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro  incarico  prima  della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla  normativa  o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento  a  condizione  che,  ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di  altri fondi analoghi.


 

 

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